Circolare informativa manutentori n. 9 del 9.10.2017
SERVIZIO ACCERTAMENTO E VERIFICA IMPIANTI TERMICI MODALITA OPERATIVE IN ESSERE Norme di comportamento e buone prassi, revisionate di concerto con la regione Marche durante la riunione del 13 settembre 2017
1) Inserimento/Trasmissione visura camerale azienda installatrice e/o Manutentrice A regime tutti i soggetti esecutori avranno un abbonamento a Telemaco per la verifica dei requisiti, ASPES ed ASET già attivo, M&P e Megas lo attiveranno appena possibile. Fino a quel momento valgono le disposizioni già in uso (vedi CIRCOLARE M&P n. 4) · Accreditamento degli operatori Il manutentore deve inserire tutti gli operatori che compileranno gli RCEE, ciò può essere fatto all’atto dell’accreditamento iniziale oppure in fase di aggiornamento direttamente dai manutentori interagendo con il portale. Ciò implica che un RCEE caricato o spedito debba essere fatto da un operatore accreditato. · Inserimento strumenti e loro taratura È obbligatorio l’inserimento, in fase di accreditamento su portale, di almeno uno strumento con data di scadenza della taratura. Il portale avviserà via email su data di rinnovo. Per i soggetti esecutori senza portale (Megas) al momento non necessita accreditamento strumento. Eventuali aggiornamenti saranno disciplinati direttamente dalla Regione in fase di realizzazione del Catasto Regionale. · Abilitazioni - Qualifica FGAS e qualifica FER Le imprese di manutenzione che operano su impianti gas devono avere l’abilitazione DM 37/08 lett. c) ed e). Le imprese di manutenzione che hanno l’abilitazione DM 37/08 lett c) possono operare solo su impianti a combustibile solido e il software che gestirà il catasto regionale avrà una funzione che effettuerà un controllo specifico per evitare che tali manutentori gestiscano impianti differenti. Qualifica FGAS Le imprese di manutenzione che operano su impianti a freddo devono avere la qualifica FGAS. Qualifica FER Gli invii della documentazione comprovante il possesso del patentino ed eventuali blocchi di inserimento saranno decisi dalla Regione Marche all’entrata in vigore del catasto unico regionale.
Attualmente l’attestazione non è obbligatoria, la questione sarà gestita direttamente dalla Regione Marche che normerà in materia. Patentini per gli impianti a freddo P > 232 kW Sarà compito della Regione normare in materia per chiarire che non è necessario per tale tipologia di impianti il patentino. 2) Dichiarazione di conformità Le DiCo/DiRi devono essere presenti. Distinguiamo due casi. a) Impianti esistenti
Per impianti esistenti e che possono funzionare in caso di mancanza di DiCo occorre barrare No nello specifico campo B del RCEE e indicare come osservazione “Si invita il responsabile di impianto a voler produrre il documento al soggetto esecutore”. Se b) Nuove accensioni I soggetti esecutori, fino all’emissione di linee guida generali emesse dalla Regione, attualmente procedono così: -Aset e Aspes richiedono copia della DiCo/DiRi; - M&P di Ancona richiede quanto già previsto dalla sua circolare n.4 del 12-6-17 e cioè: inserimento DAM inserimento DFM
e qualora compilato invio via e-mail o fax di RCEE completo (provvederà poi M&P all’aggiornamento del Catasto) Megas DAM e DFM La questione verrà prossimamente discussa al tavolo tecnico Regionale con la modifica della DAM Adeguamento impianti da parte del responsabile di impianto La titolarità degli adeguamenti è sempre in capo al responsabile di impianto che può essere sostituito solo con delega (delega + documento identità). In caso di raccomandazioni indicate nel RCEE da parte del manutentore parte la procedura di cui all’art 7 comma 2 lett b). 3) Data prossima manutenzione I soggetti esecutori che hanno il portale hanno già attiva una funzione che permette ai manutentori di verificare direttamente la data della prossima manutenzione presumendo che la manutenzione sia annuale e coincidente con il periodo di esecuzione del precedente bollino. Per i soggetti che gestiscono ancora il cartaceo questa funzione sarà attivata appena possibile. 4) Inserimento DFM La DFM va caricata in caso di nuovo impianto, sostituzione di generatore, cambio di manutentore, cambio di responsabile di impianto. La DFM va presentata e/o caricata a portale a cura del manutentore. 5) Documenti da produrre a carico degli installatori. Premessa: Gli installatori provvedono in teoria sia all’installazione che alla prima accensione, da questa ultima decorre di solito la garanzia. Anche se l’impianto poi non viene utilizzato l’impianto è di fatto in funzione, a meno che non venga disattivato con le procedure consuete. I documenti richiesti per l’installazione sono i seguenti. · Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto ai sensi del D.M. 37/ 08 · Dichiarazione di frequenza delle operazioni di manutenzione specifica per la tipologia di impianto. · Documento responsabile di impianto e codice fiscale; · Scheda identificativa impianto completo di delega del responsabile di impianto ed espressa accettazione del delegato. · Dati del generatore installato 1) costruttore, 2) modello, 3) matricola I documenti richiesti per sola accensione su impianto già installato sono i seguenti. · DAM come da modello regionale. Naturalmente se avviene accensione ed installazione contemporaneamente si provvede alla somme delle documentazioni. La documentazione va inviata, da portale o cartacea come da procedure, a Aset, Aspes. Va invece conservata dagli istallatori e/o dai manutentori, a disposizione di M&P e Megas.Net, per eventuali controlli. 6) Frequenza con cui inizieranno i controlli Come da normativa. Prime accensioni effettuate a partire dal 2013 Nuove accensioni Per i territori che hanno regolarmente eseguito la campagna di bollinatura 2013/14 i nuovi bollini avranno scadenza come da normativa, cosi come tutti i nuovi impianti installati dopo il 2013. Sostituzioni Se il soggetto esecutore stabilisce che l’impianto non è presente a catasto allora può essere gestito come se fosse una prima accensione secondo le procedure indicate. Se l’impianto è presente a catasto allora il manutentore, previa acquisizione dell’impianto secondo le modalità indicate, opera la sostituzione del generatore di calore mettendo in stato disattivato quello esistente e creerà il nuovo generatore di calore, inserendo per esso nel portale la DAM e la DFM; manderà, inoltre, al soggetto esecutore via e-mail o PEC la DiCo, il documento del responsabile di impianto ed il suo codice fiscale, (invio non richiesto da M&P che richiede invece di conservare tale documentazione in capo al manutentore). 7) IVA su segno identificativo Come da disposizioni di ogni singolo Soggetto esecutore.
ALTRE PROBLEMATICHE IMPORTANTI: 8) Cambio del responsabile di impianto La responsabilità della procedura è sempre del Responsabile d’impianto, ma può essere gestita dai manutentori attraverso il Software. In questo caso i documenti necessari e comprobanti il cambio, devono essere: · Documento di identità · Allegato 1 · Copia ultima manutenzione eseguita sull’impianto · DFM I suddetti documenti non devono essere inviati ma conservati a disposizione di M&P per eventuali controlli e ispezioni dagli istallatori e/o dai manutentori che hanno aggiornato il Software. La mancata esibizione della documentazione, come previsto dal Regolamento Tecnico M&P, in corso di approvazione da parte dei Soggetti Competenti, darà luogo ad un addebito.
9) Cambio del manutentore La responsabilità della procedura è sempre del Responsabile d’impianto, ma può essere gestita dai manutentori attraverso il Software, utilizzando gli automatismi previsti che verranno omogenizzati con l’entrata in funzione del Catasto termico regionale. - I documenti necessari per il cambio del manutentore, sono: · Comunicazione cambio manutentore e delega (contenuto: il responsabile autorizza e firma il cambio e conferisce delega al manutentore di comunicarlo ad M&P, tramite software) · Documento di identità del responsabile d’impianto · Copia ultima manutenzione eseguita sull’impianto · DFM Tali documenti vanno conservati dagli istallatori e/o dai manutentori, a disposizione di M&P, per eventuali controlli e ispezioni. La mancata esibizione della documentazione, come previsto dal Regolamento Tecnico M&P, in corso di approvazione da parte dei Soggetti Competenti, darà luogo ad un addebito.
Contributo di Sandro Ferrari |