Benvenuto nel nuovo catasto degli impianti termici della Provincia di Rieti
aperto al pubblico a partire dal 8 Gennaio 2024
L’ente è autorità competente per le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici dei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti ubicati nel proprio territorio provinciale.
PERCHE' QUESTO CATASTO? In ossequio a quanto previsto dal D:P:R 74/2013 è stato adottato un catasto informatizzato degli impianti termici che consente l'accesso ai soggetti esterni che ne abbiano titolo (installatori, manutentori, responsabili impianto, fornitori di combustibile, ecc. ) e permette di gestire, per via telematica, un’ampia serie di attività e comunicazioni (trasmissione documenti, pagamento segni identificativi, ecc.). Il catasto è finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed alla gestione di tutte le attività circa lo stato degli impianti nonché controllo, accertamento ed ispezione degli stessi.
CHI È INTERESSATO E COSA È NECESSARIO FARE Secondo l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 «L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto.» Il responsabile dell’impianto termico è l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali, il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate, l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Il Responsabile di impianto che non provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 € e non superiore a 3.000,00 €.
CHI PUÒ EFFETTUARE I CONTROLLI E LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza energetica degli impianti termici devono essere affidati a ditte abilitate ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08.
TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dell’impianto, il tecnico che ha effettuato l’intervento ha l’obbligo di compilare e rilasciare, al Responsabile dell’Impianto, che firmerà per presa visione, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) conforme ai modelli previsti dal D.M. 10/02/2014. Il manutentore trasmette, per via telematica ed entro 30 gg dalla data dell'intervento, i dati del RCEE con il relativo pagamento della tariffa per conto del Responsabile dell’Impianto. Al fine di poter accedere alla piattaforma telematica è necessario, da parte della ditta di manutenzione, effettuare la registrazione.
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